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Diritto Penale

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Diritto delle relazioni familiari

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Risarcimento del Danno

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Tutela dei diritti e delle libertà fondamentali

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Le avvocate garantiscono assistenza legale sin dal momento della presentazione della denuncia-querela, durante le indagini preliminari, in dibattimento. Ciascuno è titolare di diritti assoluti, cioè indisponibili e imprescrittibili, dalla nascita fino al momento della morte. La loro violazione può dar luogo al risarcimento del danno e in alcuni casi costituisce reato.

Diritto dell’Immigrazione e della protezione internazionale

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Lo Studio Legale offre consulenza e assistenza legale nel procedimento di riconoscimento della protezione internazionale, per la richiesta di visti di ingresso, rilascio di permessi di soggiorno per motivi familiari, di lavoro, studio, protezione sociale e casi speciali, ricongiungimento familiare.

Tutela internazionale dei diritti umani

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Sappiamo che le persone hanno necessità di consulenza e assistenza legale specializzata e in “tempo reale” nel contesto di dinamiche normative sempre più complesse e globali.

Teresa Manente

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APPROFONDIMENTI
Il termine per presentare querela è genericamente di tre mesi dal giorno dal fatto, o dalla notizia del fatto, che costituisce reato. In tema di violenza sulle donne il legislatore prevede termini diversi per denunciare quanto subito:  Il reato di maltrattamenti in famiglia 572 c.p. è considerato, sia a livello sociale che giuridico, particolarmente grave e pertanto è un reato procedibile d’ufficio ciò significa che la vittima può denunciare senza alcun limite temporale. Se invece si è vittime del reato di atti persecutori 612 bis c.p. si ha sei mesi di tempo dall’ultima condotta subita per presentare la querela nei confronti del proprio stalker. Lo stesso termine è stabilito per la proposizione della querela per il reato di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti, cosiddetto revenge porn art. 612ter c.p.. Per entrambi i reato la remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 609 septies c.p. prevede che il delitto previsto dall’articolo 609 bis, ossia di violenza sessuale, è punibile a querela della persona offesa proposta nei successivi dodici mesi dal fatto. La querela proposta è irrevocabile.
Spesso gli uomini violenti minacciano la propria partner asserendo che nessuno le crederà perché non ci sono testimoni alle violenze che lui agisce “è la tua parola contro la mia”. L’assenza di prove o testimoni oculari è una caratteristica della violenza domestica che fa vivere le donne in isolamento quasi assoluto. La relazione d’intimità che lega la donna al soggetto maltrattante porta spesso la vittima a sopportare e vivere per lungo tempo nella speranza di un cambiamento e quindi a non denunciare.  Pertanto avviene spesso nei processi per maltrattamenti in famiglia che ci sia solo la parola della vittima contro la parola dell’accusato. Questo però non deve scoraggiare le donne a denunciare, perché oramai la giurisprudenza attenta e specializzata sul fenomeno della violenza maschile sulle donne, riconosce valore probatorio alle dichiarazioni della persona offesa idonee da sole a fondare il giudizio di responsabilità penale dell’imputato (Cassazione Penale, Sez. III, sentenza 23 novembre 2020 – 25 gennaio 2021, n. 2911)
Attraverso la costituzione di parte civile nel processo penale, la vittima ha la possibilità di chiedere la condanna dell'autore del fatto illecito al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del reato.  Il giudice di primo grado con la sentenza di primo grado, su richiesta dell'avvocato di parte civile, può condannare il responsabile del reato al pagamento di una somma a titolo di risarcimento in via provvisionale, nei limiti del danno di cui si ritiene raggiunta la prova ( art. 539 c.p.p.).  In questo caso la somma non è onnicomprensiva del danno causato, ma ne può essere richiesto il pagamento fin dal termine del processo di primo grado, senza attendere il terzo grado di giudizio.  Nel caso in cui l'autore dei fatti sia rimasto ignoto ovvero non abbia capienza patrimoniale per adempiere all'obbligazione risarcitoria nei confronti della vittima decisa con sentenza, è possibile accedere al "fondo per le vittime di reati violenti" istituito presso il Ministero dell'interno ( art. 11 - legge 7 luglio 2016, n. 122 e successive modifiche) che prevede una refusione a titolo di indennizzo di una somma pari ad euro 50 mila, in favore degli eredi, per il delitto di omicidio; euro 60 mila solo per i figli delle vittime di omicidio commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona legata da relazione affettiva; euro 25 mila per il delitto di violenza sessuale, salvo che ricorra la circostanza della minore gravità (art. 609 bis, comma 3, codice penale); euro 25 mila per le lesioni personali gravissime (art. 583, comma 2, codice penale); euro 25 mila per la deformazione dell’aspetto mediante lesioni permanenti al viso (art. 583-quinquies,codice penale).
Le condotte illecite del c.d. revenge porn sono relative alla diffusione illecita di immagini o di video sessualmente espliciti, reato specifico introdotto nel nostro ordinamento con l’art. 612 – ter c.p. in vigore dal 9 agosto 2019. Tal condotta si distingue dal c.d. sexting che si basa sulla libera volontà delle parti di scambiarsi messaggi di un determinato tipo e non costituisce un illecito. La regola è che tutto ciò che è fatto nell’intimità, ancorché consapevolmente, deve rimanere riservato, salvo prova contraria: ciò significa che il consenso inizialmente prestato non può considerarsi esteso alla diffusione di tali immagini che quindi non possono circolare nè fatte visionare a terze persone. In questa fattispecie rientrano anche i c.d. “inoltra”: si tratta, ad esempio, di coloro che, partecipando ad una chat o ad un gruppo, ricevono quei contenuti e a loro volta li inviino, diffondano, pubblichino e così via. La vittima ha sei mesi di tempo per proporre querela dalla conoscenza del fatto-reato; la remissione della querela può essere soltanto processuale nelle forme dell’art. 340 c.p.p. e ciò per evitare che la vittima non subisca condizionamenti o minacce per costringerla alla remissione. In tali situazione l’intervento immediato è indispensabile per prevenire l’ulteriore diffusione delle immagini che, altrimenti, restando online, possono essere ulteriormente divulgate fino ad espandersi a macchia d’olio. Il Garante della privacy lo sa ed è intervenuto al fine di accorciare decisamente i tempi per la rimozione dei contenuti che possono ledere la reputazione delle persone, compresi quelli sessuali. Si punta alla cancellazione di video o foto entro 48 ore dal momento della segnalazione. 

Tel: 06.64561365

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